Art. 12
In vigore dal 1 ott 1978
Il prosciutto munito di contrassegno può essere disossato.
Il limite minimo di peso, fissato dall' della legge per il prosciutto disossato, si intende riferito al prosciutto intero privato soltanto delle ossa.
Il prosciutto disossato può essere confezionato, purchè ciascuna parte sia provvista del contrassegno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-03;83#art-12