Art. 14

In vigore dal 1 ott 1978
Ogni stabilimento per essere considerato idoneo alla produzione del prosciutto di Parma, secondo le fasi e le modalità indicate nel presente regolamento, deve almeno essere munito di: a) locali per il ricevimento e il primo trattamento delle cosce suine; b) cella a umidità e temperature adeguate per le fasi di salagione e di riposo; c) locali indipendenti per le singole operazioni di stagionatura, conservazione e disossamento dei prosciutti, nel caso che si proceda a questa ultima operazione. I locali e le attrezzature dello stabilimento di produzione devono rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-03;83#art-14

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Art. 14 Regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 506, concernente norme relative alla tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma, alla delimitazione del territorio di produzione e alle caratteristiche del prodotto. | Portale Normativo