Art. 13

In vigore dal 1 ott 1978
Il produttore deve essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma ed essere riconosciuto dall'organismo abilitato, previo accertamento dei requisiti previsti dal successivo articolo. Per ottenere il riconoscimento, l'interessato deve presentare domanda da cui risulta: 1) la denominazione e la sede della ditta produttrice; 2) la sede dello stabilimento o degli stabilimenti per i quali viene chiesto l'attestato di idoneità; 3) la descrizione dei locali e degli impianti. L'organismo abilitato dà comunicazione dei provvedimenti di riconoscimento e di revoca alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma. Questa ultima provvede alla formazione e alla tenuta di un elenco dei soggetti abilitati alla produzione tutelata. Sono a carico degli operatori interessati tutte le spese derivanti dagli adempimenti previsti dal presente regolamento e le spese per le perizie richieste dall'autorità o dall'interessato. L'organismo abilitato propone le tariffe relative alle singole operazioni di competenza che sono approvate dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentiti i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la sanità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-03;83#art-13

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Art. 13 Regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 506, concernente norme relative alla tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma, alla delimitazione del territorio di produzione e alle caratteristiche del prodotto. | Portale Normativo