Art. 16

In vigore dal 1 ott 1978
Sulla produzione tutelata deve risultare la dicitura "Prosciutto di Parma - denominazione di origine tutelata ai sensi della legge 4 luglio 1970, n. 506", tradotta per quella destinata all'estero eventualmente in lingua estera. La predetta dicitura è apposta o sul prodotto ovvero sulle etichette, involucri, imballaggi e simili e deve essere scritta con carattere ben visibile e comunque con maggior risalto di qualsiasi altra indicazione. È vietato apporre ogni altra indicazione ad eccezione di quelle obbligatoriamente previste dall' della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall' della legge 26 febbraio 1963, n. 441. È vietato l'impiego di qualificativi, accrescitivi, diminutivi, variazioni della denominazione di origine tutelata "Prosciutto di Parma" (come extra, super, scelto, fino, vecchio, export, ecc.) anche in lingua estera. La produzione non tutelata non deve contenere sul prodotto ovvero su involucri, imballaggi, etichette o simili indicazioni che in qualsiasi modo, specie per ubicazione, colore e grandezza dei caratteri siano suscettibili di trarre in inganno l'acquirente. Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, i nomi dei comuni indicati nell' della legge, che sono usati per il prosciutto non tutelato soltanto per indicare la sede della impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, in conformità di quanto previsto nell' della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dall' della legge 26 febbraio 1963, n. 441, devono essere apposti con caratteri di altezza non superiore a 4 millimetri e di larghezza non superiore a 2 millimetri. La sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione deve essere indicata in maniera che per ubicazione, colore, grandezza e tipo dei caratteri non sia suscettibile di trarre in inganno il consumatore e non tenda ad eludere le prescrizioni del presente regolamento. In ogni caso, per la produzione non tutelata, la denominazione "Parma" non può essere utilizzata neppure come indicazione di provincia dovendo essere sostituita con la sigla "PR". Per le imprese o gli stabilimenti che hanno sede nel comune di Parma, la parola "Parma" utilizzata per indicare la sede dell'impresa e dello stabilimento deve essere riportata con caratteri di altezza non superiore a 4 mm o di larghezza non superiore a 2 mm. Le denominazioni geografiche riferentisi ai comuni indicati all' della legge o loro deformazioni o variazioni, usate per indicare la ditta, il marchio d'impresa ovvero la ragione o denominazione sociale, possono essere impiegate nel caso in cui l'utilizzazione era già esistente alla data di pubblicazione della legge. Per il prosciutto non tutelato i relativi caratteri non debbono essere superiori a 7 mm di altezza e a 4 mm di larghezza,
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-03;83#art-16

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Art. 16 Regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 506, concernente norme relative alla tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma, alla delimitazione del territorio di produzione e alle caratteristiche del prodotto. | Portale Normativo