Art. 17

In vigore dal 1 ott 1978
I Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità possono svolgere la vigilanza prevista dall' della legge avvalendosi del prefetto di Parma, della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, dell'organismo abilitato. Gli enti autarchici territoriali svolgono la vigilanza prevista dall' della legge secondo le norme vigenti.
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Art. 17 Regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 506, concernente norme relative alla tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma, alla delimitazione del territorio di produzione e alle caratteristiche del prodotto. | Portale Normativo