Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 1 ott 1978
I Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità possono svolgere la vigilanza prevista dall' della legge avvalendosi del prefetto di Parma, della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, dell'organismo abilitato. Gli enti autarchici territoriali svolgono la vigilanza prevista dall' della legge secondo le norme vigenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-03;83#art-17