Art. 22

In vigore dal 1 ott 1978
La vigilanza degli organi competenti si svolge nei confronti di chiunque produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prosciutto denominato "di Parma" o qualificato in modo da generare confusione con la produzione tutelata. Il personale incaricato della vigilanza, munito di documento di riconoscimento, rilasciato dalle pubbliche amministrazioni o dal consorzio al quale è affidata la vigilanza, può accedere liberamente negli stabilimenti, nei laboratori di produzione e confezionamento, nei magazzini, nei depositi, nei mercati, negli spacci di vendita nonché nei ristoranti, trattorie e altri pubblici esercizi e in genere ovunque si produca o si distribuisca a qualsiasi titolo per il consumo o si smerci prosciutto. La vigilanza si esplica altresì sui prodotti, sia all'atto della spedizione che durante il trasporto, nonché al loro arrivo a destinazione. Per il prelevamento dei campioni e la esecuzione delle analisi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441. L'accertamento delle peculiari caratteristiche merceologiche del prosciutto di Parma si effettua secondo le disposizioni dell' del presente regolamento. Gli incaricati della vigilanza possono svolgere indagini presso gli allevamenti dei suini, i macelli e le aziende commerciali operanti nel settore della produzione tutelata. Degli accertamenti ispettivi e peritali è redatto apposito verbale a cura degli agenti incaricati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-03;83#art-22

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Art. 22 Regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 506, concernente norme relative alla tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma, alla delimitazione del territorio di produzione e alle caratteristiche del prodotto. | Portale Normativo