Art. 26

In vigore dal 1 ott 1978
Il marchio indelebile, il timbro indelebile, il sigillo e il contrassegno, previsti, rispettivamente, dai precedenti , sono proposti dall'organismo abilitato ed approvati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la sanità.
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Art. 26 Regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 506, concernente norme relative alla tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma, alla delimitazione del territorio di produzione e alle caratteristiche del prodotto. | Portale Normativo