Art. 26

Art. 26

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In vigore dal 1 ott 1978
Il marchio indelebile, il timbro indelebile, il sigillo e il contrassegno, previsti, rispettivamente, dai precedenti , sono proposti dall'organismo abilitato ed approvati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la sanità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-03;83#art-26