Art. 25

In vigore dal 1 ott 1978
Le imprese già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento debbono, a pena di decadenza, presentare la domanda di cui all' entro sessanta giorni dalla data suddetta. Per il periodo di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'incaricato dell'organismo abilitato può contrassegnare i prosciutti prodotti dalle imprese che hanno presentato la domanda di cui al precedente comma e riconosciuti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, soltanto se la loro salagione è iniziata prima dell'entrata in funzione dell'organismo abilitato. In ogni caso l'applicazione del contrassegno avviene, su istanza del produttore, il quale è tenuto a fornire con documenti la prova della data della salagione delle cosce suine, nonché della provenienza di queste da un macello sito nelle regioni indicate nell' della legge. Per i prodotti in commercio non conformi alle norme per la produzione tutelata è concesso un periodo di smaltimento di dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-03;83#art-25

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Art. 25 Regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 506, concernente norme relative alla tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma, alla delimitazione del territorio di produzione e alle caratteristiche del prodotto. | Portale Normativo