Art. 9
In vigore dal 1 ott 1978
Su istanza del produttore interessato gli incaricati dell'organismo abilitato presenziano all'apposizione del contrassegno, previsto dal secondo comma dell' della legge, eseguita mediante marchiatura con apposito contrassegno, accertando preliminarmente la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) compimento del periodo minimo di stagionatura prescritto dall' della legge, previo esame dei registri, della documentazione e, del sigillo, computando nel periodo stesso il mese nel quale è stato apposto il sigillo;
b) conformità delle modalità di lavorazione alle norme del presente regolamento e agli usi locali, leali e costanti;
c) esistenza delle altre caratteristiche merceologiche prescritte dalla legge.
Gli incaricati devono previamente procedere alla spillatura di un numero di prosciutti sufficiente per ricavarne un giudizio probante di qualità. Se necessario, possono effettuare l'ispezione del prodotto mediante apertura di un certo numero di prosciutti (fino ad un massimo di 5 per ogni mille o frazione di mille), che restano a carico del produttore. Le caratteristiche organolettiche sono valutate nel loro insieme, potendosi operare una compensazione solo per lievissime deficienze.
L'organismo abilitato custodisce la matrice degli strumenti per l'apposizione del contrassegno. Gli strumenti devono portare ciascuno un particolare segno di identificazione e sono affidati dall'organismo abilitato ai propri incaricati in occasione dell'applicazione del contrassegno sui prosciutti che può essere eseguita anche a cura del produttore.
Il contrassegno è apposto anche più volte sulla cotenna del prosciutto, in modo da rimanere visibile fino alla completa utilizzazione del prodotto.
L'incaricato dell'organismo abilitato preposto alla vigilanza dell'operazione è tenuto a compilare apposito verbale da cui deve risultare:
1) il numero dei prosciutti presentati per l'apposizione del contrassegno;
2) la data dell'inizio della stagionatura;
3) i riferimenti desumibili dall'apposito registro previsto dal successivo articolo, necessari per l'individuazione del prodotto;
4) la data di apposizione del contrassegno e il numero dei prosciutti sui quali esso viene apposto;
5) il numero dei prosciutti ritenuti inidonei alla produzione tutelata, oggetto di contestazione.
I prosciutti oggetto di contestazione sono custoditi con la cautela necessaria per impedire la loro sostituzione o comunque la loro manomissione dall'organismo abilitato ovvero dal produttore.
Il produttore, al quale deve essere consegnata una copia del verbale, può far inserire nel verbale stesso le sue eventuali osservazioni in merito alle operazioni e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo esame tecnico con l'intervento della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, con facoltà di nominare un proprio consulente. Restano comunque salvi i rimedi giurisdizionali previsti dalle norme vigenti.
I prosciutti inidonei alla produzione tutelata sono privati del sigillo apposto all'inizio della lavorazione.
Tale asportazione viene eseguita subito nel caso in cui non vi siano contestazioni ovvero sia trascorso il termine previsto dal precedente comma senza che venga richiesto il riesame, o qualora dal nuovo esame i prosciutti risultino inidonei alla produzione tutelata.
L'operazione di annullamento è compiuta a cura del produttore, alla presenza dell'incaricato dell'organismo abilitato.
Le operazioni di apposizione dei conti-assegno o di annullamento del sigillo devono risultare sull'apposito registro con le modalità stabilite dall'articolo successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-03;83#art-9