Art. 14
14 / 27In vigore dal 1 ott 1978
Ogni stabilimento per essere considerato idoneo alla produzione del prosciutto di Parma, secondo le fasi e le modalità indicate nel presente regolamento, deve almeno essere munito di:
a) locali per il ricevimento e il primo trattamento delle cosce suine;
b) cella a umidità e temperature adeguate per le fasi di salagione e di riposo;
c) locali indipendenti per le singole operazioni di stagionatura, conservazione e disossamento dei prosciutti, nel caso che si proceda a questa ultima operazione.
I locali e le attrezzature dello stabilimento di produzione devono rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-03;83#art-14