Art. 3

In vigore dal 1 ott 1978
La dichiarazione di cui al terzo comma del precedente articolo deve essere depositata presso il macello e ivi conservata per almeno un quinquennio a cura del macello stesso. Sulle cosce fresche ottenute da tale macellazione e destinate alla preparazione del "Prosciutto di Parma" è apposto un timbro indelebile a cura del macello sulla base della dichiarazione dell'allevatore. Tale timbro è fornito dall'organismo abilitato, che esercita i controlli ritenuti necessari. Un incaricato dell'organismo abilitato prende visione della documentazione sanitaria di accompagnamento, prescritta dalle vigenti normative, delle cosce fresche, al momento della immissione nello stabilimento di lavorazione, e constata altresì: 1) il numero complessivo delle cosce munite del timbro indelebile; 2) l'indicazione del macello di provenienza e la data di spedizione allo stabilimento di lavorazione; 3) la mancanza di qualsiasi trattamento di conservazione e di congelazione delle carni macellate, tranne la refrigerazione. Non sono ammesse alla produzione tutelata le cosce dei suini macellati in regioni diverse da quelle indicate dall' della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-03;83#art-3

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Art. 3 Regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 506, concernente norme relative alla tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma, alla delimitazione del territorio di produzione e alle caratteristiche del prodotto. | Portale Normativo