Art. 3
In vigore dal 1 ott 1978
La dichiarazione di cui al terzo comma del precedente articolo deve essere depositata presso il macello e ivi conservata per almeno un quinquennio a cura del macello stesso.
Sulle cosce fresche ottenute da tale macellazione e destinate alla preparazione del "Prosciutto di Parma" è apposto un timbro indelebile a cura del macello sulla base della dichiarazione dell'allevatore.
Tale timbro è fornito dall'organismo abilitato, che esercita i controlli ritenuti necessari.
Un incaricato dell'organismo abilitato prende visione della documentazione sanitaria di accompagnamento, prescritta dalle vigenti normative, delle cosce fresche, al momento della immissione nello stabilimento di lavorazione, e constata altresì:
1) il numero complessivo delle cosce munite del timbro indelebile;
2) l'indicazione del macello di provenienza e la data di spedizione allo stabilimento di lavorazione;
3) la mancanza di qualsiasi trattamento di conservazione e di congelazione delle carni macellate, tranne la refrigerazione.
Non sono ammesse alla produzione tutelata le cosce dei suini macellati in regioni diverse da quelle indicate dall' della legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-03;83#art-3