Art. 4
In vigore dal 1 ott 1978
Per ottenere l'applicazione sulle cosce suine fresche del sigillo previsto dall' della legge, il produttore deve farne richiesta all'organismo abilitato che, mediante i propri incaricati, controlla il corretto svolgimento di tutte le operazioni. L'apposizione del sigillo è effettuata a cura del produttore, al momento della salagione, sulla cotenna della coscia suina fresca in modo da rimanere visibile fino al momento dell'apposizione del contrassegno finale.
Il sigillo deve indicare il mese e l'anno di inizio della salagione e deve essere conforme al modello proposto ed approvato ai sensi del successivo .
L'incaricato dell'organismo abilitato può vietare la apposizione del sigillo sulle cosce ritenute non idonee alla produzione tutelata, redigendo apposito verbale, nel quale devono essere indicate le ragioni del divieto.
L'operazione di apposizione del sigillo deve risultare distintamente per ciascuna partita di cosce nell'apposito registro con le modalità stabilite nel successivo .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-03;83#art-4