DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 478·30 giugno 1973
Costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, con sede in Roma.
Vigente dal 8 ottobre 2016 17 articoli 6 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente d
Art. 2Sino organi dell'istituto: 1) il presidente; 2) il consiglio di amministrazione; 3) il com
Art. 3Il presidente dell'istituto è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previde
Art. 4Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'istituto e dai seguenti mem
Art. 5Il consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni: 1) delibera i regolamenti i
Art. 6Il comitato esecutivo è composto dal presidente che lo presiede e da 4 membri scelti dal c
Art. 7Il collegio dei revisori dei conti è composto da due funzionari del Ministero del lavoro e
Art. 8Il collegio dei revisori ha il compito di vigilare sul regolare andamento amministrativo d
Art. 9Il direttore generale dell'istituto, che partecipa con voto consultivo alle riunioni del c
Art. 10Il bilancio preventivo deve essere trasmesso, dal presidente dell'istituto, ai Ministeri d
Art. 11L'istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Art. 12In caso di gravi violazioni di legge o di regolamento o di gravi carenze o irregolarità di
Art. 13In caso di gravi violazioni di legge o di regolamento oppure di gravi carenze od irregolar
Art. 14Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'istituto è esercitato a
Art. 15Le entrate dell'istituto sono costituite: a) da contributi, proventi, rimborsi e redditi d
Aggiornamenti recenti
- 5 ottobre 2019· modifica
ha disposto (con l'art. 19, commi 2 e 3) la modifica dell'art. 4, comma 1, n.1 e del n. 3.
- 5 ottobre 2019· introduzione
, nell'introdurre il comma 3-bis all'art. 10 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 23/09/2015, n. 221), ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 1.