Art. 4
In vigore dal 14 gen 1979
Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'istituto e dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
1) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi;
2) 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;
3) cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla commissione interregionale di cui all' della legge 16 maggio 1970, n. 281;
4) 1 esperto in materia di formazione professionale;
5) 2 funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
6) 1 funzionario del Ministero del tesoro;
7) 1 rappresentante del personale dell'istituto, eletto dal personale stesso.
I consiglieri di amministrazione di cui ai punti 1) e 2) sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale.
Il consigliere di amministrazione di cui al punto 3) è designato dalla commissione interregionale di cui allo della legge 16 maggio 1970, n. 281; nell'effettuare la designazione si dovrà osservare un criterio di rotazione.
Il consigliere di amministrazione di cui al punto 4) è scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
I due terzi del consiglio di amministrazione possono chiedere la convocazione del consiglio di amministrazione stesso per la discussione degli argomenti che ritengono dover essere posti all'ordine del giorno. La convocazione sarà indetta non oltre 15 giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di convocazione.
Il consiglio di amministrazione dura in carica 4 anni ed i singoli componenti non possono essere confermati più di una volta. Si riunisce almeno 4 volte l'anno.
Ove gli enti ed organismi interessati non provvedano ad effettuare, per la nomina dei consiglieri di amministrazione di cui ai punti 1), 2) e 3), le designazioni di competenza nel termine, non inferiore a 60 giorni ad essi assegnato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Ministro si sostituisce all'ente od organismo inadempiente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-06-30;478#art-4