Art. 7
In vigore dal 31 ago 1973
Il collegio dei revisori dei conti è composto da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente.
Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica quattro anni e i suoi componenti non possono essere confermati più di una volta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-06-30;478#art-7