Art. 8

In vigore dal 31 ago 1973
Il collegio dei revisori ha il compito di vigilare sul regolare andamento amministrativo dell'istituto; di accertare la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili; di effettuare periodiche verifiche di cassa, di eseguire il riscontro finanziario della gestione, di formulare le proprie considerazioni e il parere conclusivo, redigendo anche apposite relazioni, sul bilancio preventivo, entro il 15 novembre di ogni anno, e sul conto consuntivo entro il 15 aprile dell'anno successivo. Il collegio dei revisori può chiedere al presidente la convocazione del consiglio di amministrazione, quando ciò sia necessario per l'esercizio dei poteri ad esso spettanti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-06-30;478#art-8

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