Art. 13

In vigore dal 31 ago 1973
In caso di gravi violazioni di legge o di regolamento oppure di gravi carenze od irregolarità di funzionamento, nonché quando l'istituto non si uniformi alle direttive o non corrisponda alle richieste formulate dal Ministero del lavoro, ai sensi del secondo comma dello del presente decreto, il consiglio di amministrazione dell'istituto può essere sciolto con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Lo scioglimento del consiglio di amministrazione comporta, in ogni caso, la revoca del presidente e l'automatico scioglimento del comitato esecutivo. Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario per la gestione dell'istituto; il commissario, salve eventuali espresse limitazioni stabili e nel decreto di nomina, assume i poteri del presidente dell'istituto, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-06-30;478#art-13

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