Art. 16

In vigore dal 31 ago 1973
Il patrimonio dell'istituto è costituito: a) dai beni dell'INAPLI, dell'ENALC e, dell'INIASA non trasferiti alle regioni ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10; b) dai beni immobiliari e mobiliari di qualunque specie che per lasciti, donazioni, acquisti e in qualsiasi altro modo, pervengano all'istituto. Lo scioglimento dell'istituto è disposto con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per, il lavoro e la previdenza sociale. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto a scopi di formazione professionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-06-30;478#art-16

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