Art. 15
In vigore dal 31 ago 1973
Le entrate dell'istituto sono costituite:
a) da contributi, proventi, rimborsi e redditi di qualsiasi natura nonché da elargizioni, donazioni e prestiti che comunque gli pervengano;
b) da un contributo annuo, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro, per il tesoro, a carico della quota statale del "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori", determinata ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-06-30;478#art-15