Art. 15

In vigore dal 31 ago 1973
Le entrate dell'istituto sono costituite: a) da contributi, proventi, rimborsi e redditi di qualsiasi natura nonché da elargizioni, donazioni e prestiti che comunque gli pervengano; b) da un contributo annuo, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro, per il tesoro, a carico della quota statale del "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori", determinata ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-06-30;478#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo