Art. 11
In vigore dal 31 ago 1973
L'istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui ai punti 1) e 2) dell' del presente decreto sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, ai quali vanno contemporaneamente rimesse a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Entro novanta giorni dalla data in cui le deliberazioni predette risultano pervenute, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, le approva o le restituisce all'istituto con motivati rilievi, per il riesame da parte del consiglio di amministrazione. I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente del collegio dei revisori dell'istituto.
Trascorso tale termine oppure qualora, nonostante i rilievi, le deliberazioni in questione siano, motivatamente confermate dal consiglio di amministrazione, le medesime diventano esecutive, semprechè i rilievi mossi non attengano alla legittimità dell'atto.
In tal caso il presidente del collegio dei revisori è tenuto ad informare la Corte dei conti per l'eventuale esercizio dei poteri di sua competenza.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui al punto 4) dell' del presente decreto devono essere rimesse al Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Le delibere stesse diventano esecutive ove, entro novanta giorni dalla data in cui risultano pervenute, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale non le restituisca con motivati rilievi inerenti alla legittimità dell'atto.
Le modifiche dello statuto, deliberate dal consiglio di amministrazione ai sensi del punto 3) dell' del presente decreto sono approvate su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, con decreto del Presidente della Repubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-06-30;478#art-11