Art. 5
In vigore dal 31 ago 1973
Il consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:
1) delibera i regolamenti interni per l'organizzazione degli uffici e per l'amministrazione e la contabilità dell'istituto;
2) delibera il regolamento organico - nel quale dovranno essere stabilite la dotazione organica e le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale necessario alle esigenze funzionali dell'istituto - e le modifiche del regolamento medesimo;
3) delibera di proporre, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello statuto, da sottoporre ad approvazione ai sensi del successivo , ultimo comma;
4) delibera su tutte lo questioni di carattere generale concernenti l'istituto e stabilisce le direttive da seguire nell'attuazione dei compiti istituzionali;
5) delibera le spese di carattere straordinario nonché l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili;
6) delibera il bilancio preventivo e consuntivo con lo stato patrimoniale dell'istituto, nonché le eventuali variazioni agli stanziamenti del bilancio preventivo;
7) nomina il direttore dell'istituto su proposta del presidente, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento organico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-06-30;478#art-5