Art. 3
In vigore dal 31 ago 1973
Il presidente dell'istituto è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica quattro anni e non può essere confermato per più di una volta.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto ed esercita le seguenti funzioni:
a) firma gli atti ed i documenti che comportano impegni per l'istituto;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo;
c) determina gli argomenti da sottoporre agli organi predetti, ne promuove l'eventuale istruttoria e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni.
Il presidente, in caso di assenza o di impedimento può delegare le sue funzioni ad un membro del consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-06-30;478#art-3