Art. 6

In vigore dal 31 ago 1973
Il comitato esecutivo è composto dal presidente che lo presiede e da 4 membri scelti dal consiglio di amministrazione nel suo seno, mediante votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti dei componenti del consiglio. Il comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese ed esercita le seguenti funzioni: 1) esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo con lo stato patrimoniale dell'istituto, corredati dalle relazioni del direttore generale, da sottoporre alla approvazione del consiglio di amministrazione; 2) esercita le funzioni demandategli dai regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione ai sensi del punto 1) dell'; 3) adotta, su proposta del direttore generale, i provvedimenti di assunzione del personale e di attribuzione delle qualifiche. Tale assunzione, ove riguardi persone dotate di particolare qualificazione tecnica, può avvenire mediante contratti a tempo determinato. Tutti i predetti provvedimenti saranno adottati con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento organico; 4) esamina, su richiesta del presidente, gli argomenti e le proposte che il presidente medesimo intenda sottoporre al consiglio di amministrazione per le delibere di competenza di quest'ultimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-06-30;478#art-6

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