Art. 10
In vigore dal 31 ago 1973
Il bilancio preventivo deve essere trasmesso, dal presidente dell'istituto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro entro il 30 novembre dello anno precedente l'esercizio al quale si riferisce, ed il bilancio consuntivo, con lo stato patrimoniale, entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio.
I bilanci debbono essere rimessi ai Ministeri, corredati dalla relazione del presidente dell'istituto, da quelle del collegio dei revisori, nonché dalle deliberazioni del consiglio di amministrazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ai bilanci deve essere allegato ogni altro elemento illustrativo di carattere contabile e statistico.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, può formulare motivati rilievi sul bilancio preventivo entro 60 giorni e su quello consuntivo entro 90 giorni dalla data in cui sono pervenuti ai rispettivi Ministeri e rinviare i bilanci medesimi a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione per le motivate decisioni definitive.
Fino a quando non sia scaduto il termine per le osservazioni dei competenti Ministeri, l'istituto, salve le spese strettamente obbligatorie per legge e per regolamento approvato nelle forme prescritte, può dare esecuzione ai bilanci preventivi nei limiti di 1/2 dei relativi stanziamenti di spesa per ogni mese.
Gli eventuali rilievi sui bilanci sono comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale anche al presidente del collegio dei revisori ed alla Corte dei conti.
Le note di variazione agli stanziamenti debbono essere trasmesse ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro entro cinque giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione.
Il termine per le osservazioni dei Ministeri è stabilito in trenta giorni dalla data in cui la deliberazione è ad essi pervenuta; trascorso tale termine, le variazioni diventano esecutive.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-06-30;478#art-10