Art. 3

Art. 3

3 / 17
In vigore dal 31 ago 1973
Il presidente dell'istituto è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica quattro anni e non può essere confermato per più di una volta. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto ed esercita le seguenti funzioni: a) firma gli atti ed i documenti che comportano impegni per l'istituto; b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo; c) determina gli argomenti da sottoporre agli organi predetti, ne promuove l'eventuale istruttoria e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento può delegare le sue funzioni ad un membro del consiglio di amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-06-30;478#art-3