DECRETO LEGISLATIVO·n. 1221·7 maggio 1948
Norme concernenti gli aiutanti tecnici e il personale di servizio degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale.
Vigente dal 14 dicembre 2009 16 articoli 4 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
Art. 2Gli aiutanti tecnici, a carico dello Stato, sono assunti in servizio per mezzo di concorso
Art. 3La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro ed è composta da un ispettore centrale
Art. 4I vincitori del concorso a posti di aiutante tecnico sono nominati, all'atto dell'assunzio
Art. 5Le mansioni degli aiutanti tecnici sono quelle fissate dall'art. 74 del regio decreto 30 a
Art. 6Il personale di servizio dei licei ginnasi e delle scuole medie è a carico dello Stato, qu
Art. 7Il numero complessivo dei posti di bidello capo e di bidello, a carico dello Stato, verrà
Art. 8In aggiunta al personale di cui al precedente articolo ed al fine di assicurare i servizi
Art. 9I posti di bidello negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale,
Art. 10La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro ed è composta da un direttore capo div
Art. 11I bidelli capi ed i bidelli degli istituti di istruzione media a carico dello Stato hanno
Art. 12Il personale di servizio degli istituti d'istruzione media dipende dal capo d'istituto. I
Art. 13Ai macchinisti assunti in ruolo a norma del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono att
Art. 14Ai bidelli assunti in ruolo a norma del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, della legge
Art. 15Le presenti norme si applicano ai vincitori dei concorsi a posti di macchinista e di bidel
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