Art. 10
In vigore dal 28 ott 1948
La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro ed è composta da un direttore capo divisione del Ministero della pubblica istruzione, che la presiede, da due funzionari amministrativi di gruppo A di grado non inferiore all'8ª e da un impiegato della carriera amministrativa centrale con funzioni di segretario.
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