Art. 7

In vigore dal 28 ott 1948
Il numero complessivo dei posti di bidello capo e di bidello, a carico dello Stato, verrà ogni anno stabilito, in base alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione d'accordo con quello per il tesoro. La ripartizione dei posti di bidello e di bidello capo tra i vari istituti sarà disposta annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Il posto di bidello capo è compreso nel contingente numerico dei bidelli che, al sensi dei precedenti commi, sarà fissato per ciascuna scuola o istituto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1221#art-7

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