Art. 6

In vigore dal 8 ago 1951
Il personale di servizio dei licei ginnasi e delle scuole medie è a carico dello Stato, quello degli istituti magistrali a carico dei Comuni, quello dei licei scientifici a carico delle Province. In deroga al primo comma, è a carico dello Stato il personale di servizio degli istituti magistrali della Lucania e della Sardegna e quello del liceo scientifico di Bolzano. Il personale di servizio a carico dello Stato è costituito dai bidelli capi e dai bidelli. Il ruolo del personale di cui ai precedenti commi è unificato. Ogni scuola ed ogni istituto ha un bidello capo. Ove più bidelli in servizio in uno stesso Istituto di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, abbiano conseguito o conseguano la promozione a bidello-capo ai sensi del presente decreto, i promossi, che risultino eccedenti il limite di cui al precedente comma, continueranno ad essere assegnati alla scuola od istituto in cui prestavano servizio all'atto della promozione, semprechè non possano essere assegnati ad altre scuole od istituti della stessa sede. In tal caso le mansioni di bidello-capo sono esercitate dal bidello-capo più anziano.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1221#art-6

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