Art. 3
In vigore dal 28 ott 1948
La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro ed è composta da un ispettore centrale del Ministero, da un capo d'istituto, da un professore ordinario appartenente ai ruoli dei licei classici o scientifici, che impartisca l'insegnamento in materie che abbiano attinenza col posto messo a concorso e da un impiegato della carriera amministrativa centrale con funzioni di segretario.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1221#art-3