Art. 3

In vigore dal 28 ott 1948
La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro ed è composta da un ispettore centrale del Ministero, da un capo d'istituto, da un professore ordinario appartenente ai ruoli dei licei classici o scientifici, che impartisca l'insegnamento in materie che abbiano attinenza col posto messo a concorso e da un impiegato della carriera amministrativa centrale con funzioni di segretario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1221#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo