Art. 1
In vigore dal 28 ott 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948.
Degli aiutanti tecnici.
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I macchinisti dei licei ginnasi e dei licei scientifici assumono la qualifica di "aiutanti tecnici".
Gli aiutanti tecnici dei licei ginnasi restano a carico dello Stato; quelli dei licei scientifici a carico delle Province, ad eccezione dell'aiutante tecnico del Liceo scientifico di Bolzano che è a carico dello stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1221#art-1