Art. 9
In vigore dal 28 ott 1948
I posti di bidello negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, il cui personale è a carico dello Stato, si conferiscono in seguito a concorso per titoli.
Al concorso sono ammesse anche le donne, alle quali è riservata una percentuale dei posti che sarà di volta in volta determinata nei relativi bandi, in rapporto alla distribuzione delle classi miste e femminili.
Il titolo di studio richiesto è la licenza di scuola elementare.
La valutazione dei titoli deve riflettere un criterio preferenziale per il servizio lodevolmente prestato in qualità di bidello non di ruolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1221#art-9