Art. 13
In vigore dal 28 ott 1948
Ai macchinisti assunti in ruolo a norma del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono attribuiti le qualifiche e gli stipendi previsti dall'annessa tabella A, in base all'anzianità di servizio acquisita alla data di entrata in vigore del presente decreto,.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1221#art-13