Art. 12
In vigore dal 28 ott 1948
Il personale di servizio degli istituti d'istruzione media dipende dal capo d'istituto.
I bidelli hanno l'obbligo di attendere alla pulizia ed alla custodia dei locali e di adempiere a qualunque altro incarico
inerente al servizio scolastico, che venga loro affidato dal preside.
I bidelli capi sono preposti alla sorveglianza dei subalterni in
servizio nell'istituto, nei limiti e con i poteri che a detto personale saranno conferiti dal preside. Essi inoltre sono a disposizione del capo di istituto per tutte quelle altre mansioni, inerenti al funzionamento della scuola che lo stesso capo di istituto, intende loro affidare.
L'orario di detto personale è fissato dai preside secondo le esigenze del servizio scolastico, e non può superare le otto ore giornaliere.
Sulla ripartizione del lavoro e dell'orario il preside sentirà il parere del Consiglio di presidenza.
Nei giorni festivi e nel periodo delle vacanze il preside può disporre che il personale subalterno addetto all'istituto attenda al servizio per turno, e potrà concedere al personale medesimo, compatibilmente con le esigenze del servizio, un congedo non superiore ad un mese.
Uno dei subalterni prescelto dal preside, quando l'edificio scolastico abbia locali disponibili, deve alloggiare nella scuola ed ha mansioni di custode.
Disposizioni transitorie e finali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1221#art-12