Art. 16

In vigore dal 28 ott 1948
È abrogata ogni disposizione contraria al presenti decreto. Per tutto ciò che non è in esso previsto si applicano, in quanto tuttora in vigore e compatibili con le nuove norme, le disposizioni relative ai macchinisti e al bidelli, contenute nel regio decreto 6 maggio 1923, numero 1054, nei regolamenti 30 aprile 1924, n. 965 e 27 novembre 1924, n. 2367, e nella legge 1 luglio 1940, n. 899. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare coma legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1948 Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 36. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1221#art-16

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo