Art. 16
In vigore dal 28 ott 1948
È abrogata ogni disposizione contraria al presenti decreto.
Per tutto ciò che non è in esso previsto si applicano, in quanto tuttora in vigore e compatibili con le nuove norme, le disposizioni relative ai macchinisti e al bidelli, contenute nel regio decreto 6 maggio 1923, numero 1054, nei regolamenti 30 aprile 1924, n. 965 e 27 novembre 1924, n. 2367, e nella legge 1 luglio 1940, n. 899.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare coma legge dello Stato.
Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 36. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1221#art-16