Art. 11

In vigore dal 28 ott 1948
I bidelli capi ed i bidelli degli istituti di istruzione media a carico dello Stato hanno gli stipendi previsti, per ciascuna categoria, dall'annessa tabella B. Entro il limite dei posti stabiliti in organico, le promozioni da bidello a bidello capo sono conferite, per anzianità congiunta al merito, su designazione del Consiglio di amministrazione, in conformità delle disposizioni vigenti per le promozioni dal grado di usciere ad usciere capo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1221#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Norme concernenti gli aiutanti tecnici e il personale di servizio degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale. — Testo vigente | Portale Normativo