Art. 11
In vigore dal 28 ott 1948
I bidelli capi ed i bidelli degli istituti di istruzione media a carico dello Stato hanno gli stipendi previsti, per ciascuna categoria, dall'annessa tabella B.
Entro il limite dei posti stabiliti in organico, le promozioni da bidello a bidello capo sono conferite, per anzianità congiunta al merito, su designazione del Consiglio di amministrazione, in conformità delle disposizioni vigenti per le promozioni dal grado di usciere ad usciere capo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1221#art-11