Art. 1
In vigore dal 13 ott 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 28 della legge 22 aprile 1932, n. 490;
Visto l'art. 91, lettera f) del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale;
Vista la legge 7 aprile 1948, n. 262 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243;
Vista la legge 16 settembre 1960, n. 1014;
Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1607;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Vista la legge 22 ottobre 1961, n. 1143;
Visti gli articoli 17, 19 e 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1963, sono soppressi i ruoli ordinari ed i ruoli aggiunti del personale di segreteria ed ausiliario della scuola media di cui alla legge 1 luglio 1940, n. 899 e delle scuole e corsi secondari di avviamento professionale a carico dello Stato.
Dalla stessa data sono istituiti nella, scuola media, di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, i ruoli ordinari ed i ruoli aggiunti del personale di segreteria ed ausiliario.
Il personale appartenente ai ruoli ordinari ed ai ruoli aggiunti, di cui al primo comma del presente articolo, viene collocato, con effetto dal 1 ottobre 1963, nei corrispondenti nuovi ruoli della scuola media, in base all'anzianità di iscrizione nel ruolo di provenienza. A parità di anzianità, si applicano i criteri di cui allo del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-03;784#art-1