Art. 3
In vigore dal 13 ott 1964
Il personale di segreteria ed ausiliario, inquadrato con regolare deliberazione, divenuta esecutiva in base alle vigenti disposizioni, adottata antecedentemente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, nei ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni comunali, e in servizio, alla stessa data, nelle scuole di cui all', è collocato, a domanda, nei corrispondenti ruoli aggiunti della scuola media, con decorrenza non anteriore al 1 ottobre 1963.
Il collocamento è disposto, per il personale di segreteria, nelle prime due qualifiche e con i relativi coefficienti di cui all' della legge 22 ottobre 1961, numero 1143 e, per il personale ausiliario, nella qualifica e con il relativo coefficiente iniziale del corrispondente personale di ruolo ordinario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-03;784#art-3