Art. 8
In vigore dal 13 ott 1964
Fino a quando non saranno stati emanati i provvedimenti di collocamento del personale di segreteria ed ausiliario delle cessate scuole secondarie di avviamento professionale, dipendente dalle Amministrazioni comunali, nei ruoli statali, ai sensi delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) dell'art. 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, il trattamento economico spettante a tale personale continuerà, in relazione a quanto stabilito dall'art. 20 della legge predetta, ad essere corrisposto dalle rispettive Amministrazioni comunali a proprio carico.
Successivamente alla emanazione dei provvedimenti di cui al precedente comma, l'importo della spesa consolidata a carico dei Comuni, ai sensi del richiamato art. 20 della citata legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sarà corrisposto allo Stato in sede di riscossione da parte dei Comuni medesimi del contributo nelle spese per la istruzione pubblica e statale di pertinenza dei Comuni, di cui agli della legge 16 settembre 1960, n. 1014.
Nel caso in cui, nella prima applicazione delle norme di cui al presente articolo il contributo previsto dalla citata legge 16 settembre 1960, n. 1014, sia già stato corrisposto ai Comuni, l'importo della spesa consolidata sarà dai Comuni versato mensilmente all'entrata del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 luglio 1964
SEGNI
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 128. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-03;784#art-8