Art. 6

In vigore dal 13 ott 1964
Gli applicati di segreteria, collocati nei ruoli ordinari e nei ruoli aggiunti della scuola media, in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con le funzioni di segretario, nelle scuole di cui all', possono essere mantenuti, se riconosciuti idonei, nelle predette funzioni, continuando, comunque, a far parte della carriera esecutiva, fino a quando alle stesse scuole non venga assegnato un segretario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-03;784#art-6

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