Art. 7
In vigore dal 13 ott 1964
Il personale appartenente ai ruoli ordinari ed ai ruoli transitori e aggiunti delle Amministrazioni comunali in servizio nelle scuole di cui all', deve presentare.
a pena di decadenza, domanda per il collocamento nei ruoli ordinari o nei ruoli aggiunti della scuola media, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nel presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Entro lo stesso termine deve presentare domanda per l'inquadramento ne ruoli aggiunti il personale non di ruolo, che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale abbia maturato l'anzianità di servizio prevista dall' del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.
Il personale non di ruolo che maturi l'anzianità necessaria per l'inquadramento nei ruoli aggiunti successivamente alla data di cui ai precedenti comma, deve presentare domanda al capo d'Istituto, a pena di decadenza, entro due mesi dal compimento di tale anzianità.
L'accertamento della regolarità dell'assunzione, disposta dall'Amministrazione comunale, viene effettuata d'ufficio.
Qualora dall'istruttoria compiuta non risultino sufficienti elementi di giudizio ai fini del richiesto collocamento nei ruoli ordinari o nei ruoli aggiunti, le domande sono sottoposte al parere del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, che si pronuncerà sulla sussistenza dei requisiti prescritti e del lodevole servizio prestato dall'interessato.
La relazione concernente l'accertamento della qualità del servizio prestato è compilata sulla base della capacità, della condotta e del rendimento, dal capo d'Istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-03;784#art-7