Art. 5

In vigore dal 13 ott 1964
Il collocamento nei ruoli ordinari e nei ruoli aggiunti della scuola media può essere disposto solo nei confronti di coloro che abbiano prestato lodevole servizio. Per il collocamento nei ruoli aggiunti del personale di cui al secondo comma dell', si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e successive integrazioni e modificazioni. I collocamenti di cui ai precedenti comma sono disposti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. A parità di anzianità, la precedenza spetta al personale proveniente dai ruoli statali. Con successivo provvedimento sarà stabilito l'ordine di ruolo.
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