Art. 4

In vigore dal 13 ott 1964
I collocamenti di cui al primo comma del precedente articolo sono effettuati tenendo conto dell'anzianità di effettivo servizio posseduta dagli interessati al 30 settembre 1963, nei ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti della carriera cui appartenevano alla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Negli stessi ruoli è collocato, a domanda, secondo la categoria d'impiego d'appartenenza il personale di segreteria ed ausiliario non di ruolo, a carico delle Amministrazioni comunali, in servizio, alla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, nelle scuole di cui all', che abbia maturato alla data del 30 settembre 1963, o maturi successivamente il periodo continuativo previsto dall' del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Il primo quadriennio di effettivo servizio scolastico non di ruolo, eccedente quello richiesto per il collocamento nei ruoli aggiunti, è computato per intero ai fini degli aumenti periodici di stipendio. Il rimanente servizio scolastico non di ruolo è computato per metà, ai fini di cui al precedente comma. Il servizio di cui sopra, prestato in categorie immediatamente inferiori, è in ogni caso computato per metà.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-03;784#art-4

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