DIRETTIVA·n. 18·4 luglio 2012
Direttiva (UE) 2012/18
DIRETTIVA 2012/18/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO - del 4 luglio 2012 - sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio - (Testo rilevante ai fini del SEE)
Vigente dal 4 luglio 2012 68 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1OggettoArt. 1.tit_1OggettoArt. 2Ambito di applicazioneArt. 2.tit_1Ambito di applicazioneArt. 3DefinizioniArt. 3.tit_1DefinizioniArt. 4Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosaArt. 4.tit_1Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosaArt. 5Obblighi generali del gestoreArt. 5.tit_1Obblighi generali del gestoreArt. 6Autorità competenteArt. 6.tit_1Autorità competenteArt. 7NotificaArt. 7.tit_1NotificaArt. 8Politica di prevenzione degli incidenti rilevantiArt. 8.tit_1Politica di prevenzione degli incidenti rilevantiArt. 9Effetto dominoArt. 9.tit_1Effetto dominoArt. 10Rapporto di sicurezzaArt. 10.tit_1Rapporto di sicurezzaArt. 11Modifica di un impianto, di uno stabilimento o di un depositoArt. 11.tit_1Modifica di un impianto, di uno stabilimento o di un depositoArt. 12Piani di emergenzaArt. 12.tit_1Piani di emergenzaArt. 13Controllo dell'urbanizzazioneArt. 13.tit_1Controllo dell'urbanizzazioneArt. 14Informazioni al pubblicoArt. 14.tit_1Informazioni al pubblicoArt. 15Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionaleArt. 15.tit_1Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionaleArt. 16Informazioni che il gestore deve comunicare e azioni da intraprendere a seguito di un incidente rilevanteArt. 16.tit_1Informazioni che il gestore deve comunicare e azioni da intraprendere a seguito di un incidente rilevanteArt. 17Azioni che l'autorità competente deve intraprendere a seguito di un incidente rilevanteArt. 17.tit_1Azioni che l'autorità competente deve intraprendere a seguito di un incidente rilevanteArt. 18Informazioni che gli Stati membri devono fornire a seguito di un incidente rilevanteArt. 18.tit_1Informazioni che gli Stati membri devono fornire a seguito di un incidente rilevanteArt. 19Divieto di esercitare l’attivitàArt. 19.tit_1Divieto di esercitare l’attivitàArt. 20IspezioniArt. 20.tit_1IspezioniArt. 21Scambi di informazioni e sistema informativoArt. 21.tit_1Scambi di informazioni e sistema informativoArt. 22Accesso alle informazioni e riservatezzaArt. 22.tit_1Accesso alle informazioni e riservatezzaArt. 23Accesso alla giustiziaArt. 23.tit_1Accesso alla giustiziaArt. 24Linee guidaArt. 24.tit_1Linee guidaArt. 25Modifica degli allegatiArt. 25.tit_1Modifica degli allegatiArt. 26Esercizio della delegaArt. 26.tit_1Esercizio della delegaArt. 27Procedura di comitatoArt. 27.tit_1Procedura di comitatoArt. 28SanzioniArt. 28.tit_1SanzioniArt. 29Clausola d'informazione e di revisioneArt. 29.tit_1Clausola d'informazione e di revisioneArt. 30Modifica della direttiva 96/82/CE del ConsiglioArt. 30.tit_1Modifica della direttiva 96/82/CE del ConsiglioArt. 31RecepimentoArt. 31.tit_1RecepimentoArt. 32AbrogazioneArt. 32.tit_1AbrogazioneArt. 33Entrata in vigoreArt. 33.tit_1Entrata in vigoreArt. 34DestinatariArt. 34.tit_1Destinatari