Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 4 lug 2012
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica agli impianti quali definiti all', paragrafo 1.
2. La presente direttiva non si applica ai seguenti soggetti:
a)
agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari;
b)
ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze;
c)
al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e al trasferimento da e verso un altro modo di trasporto alle banchine, ai moli o agli scali ferroviari di smistamento, al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;
d)
al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;
e)
allo sfruttamento, vale a dire l'esplorazione, l'estrazione e la preparazione di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;
f)
all'esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi;
g)
allo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i siti di stoccaggio dedicati e i siti in cui si effettuano anche l'esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi;
h)
alle discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo.
In deroga ai punti e) e h) del primo comma, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di preparazione chimica o termica e il deposito a esse relativo, che comportano l'impiego di sostanze pericolose nonché gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2012:18:oj#art-2