Art. 14

Informazioni al pubblico

In vigore dal 4 lug 2012
Informazioni al pubblico 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico. Le informazioni sono tenute aggiornate, laddove necessario, anche nel caso di modifiche previste dall'. 2.   Per gli stabilimenti di soglia superiore gli Stati membri provvedono inoltre affinché: a) tutte le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante ricevano periodicamente e nella forma più appropriata, senza doverle richiedere, informazioni chiare e comprensibili sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di incidente rilevante; b) il rapporto di sicurezza sia messo a disposizione del pubblico, su richiesta, a norma dell', paragrafo 3; ove si applichi detto articolo, è messa a disposizione una versione modificata del rapporto, ad esempio sotto forma di sintesi non tecnica, comprendente quantomeno informazioni generali sui pericoli di incidenti rilevanti e sui loro effetti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente in caso di incidente rilevante; c) l'inventario delle sostanze pericolose sia messo a disposizione del pubblico, su richiesta, a norma dell', paragrafo 3. Le informazioni da fornire in conformità alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo comprendono quantomeno quelle indicate nell'allegato V e sono fornite a qualsiasi edificio e area frequentati dal pubblico, compresi scuole e ospedali, e a tutti gli stabilimenti adiacenti nel caso degli stabilimenti di cui all'. Gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano fornite almeno ogni cinque anni e periodicamente rivedute e, se necessario, aggiornate, anche nel caso di modifiche previste dall'. 3.   Gli Stati membri mettono a disposizione degli Stati membri che possono subire gli effetti transfrontalieri di un incidente rilevante, verificatosi in uno degli stabilimenti di soglia superiore, informazioni sufficienti affinché gli Stati membri interessati possano applicare, se del caso, tutte le pertinenti disposizioni degli nonché del presente articolo. 4.   Qualora uno Stato membro abbia determinato che uno stabilimento situato vicino al territorio di un altro Stato membro non può generare alcun pericolo di incidente rilevante al di fuori del confine dello stabilimento ai sensi dell', paragrafo 8, e non richiede pertanto l'elaborazione di un piano di emergenza esterno ai sensi dell', paragrafo 1, il primo Stato membro è tenuto a informare il secondo della sua decisione motivata.
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