Art. 11
Modifica di un impianto, di uno stabilimento o di un deposito
In vigore dal 4 lug 2012
Modifica di un impianto, di uno stabilimento o di un deposito
In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero avere significative conseguenze per quanto riguarda il pericolo di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, gli Stati membri provvedono affinché il gestore riesamini e, se necessario, aggiorni la notifica, la MAPP, il sistema di gestione della sicurezza e il rapporto di sicurezza e trasmetta all'autorità competente tutte le informazioni relative a tali aggiornamenti prima di procedere alle modifiche.
Storico versioni
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