Art. 10
Rapporto di sicurezza
In vigore dal 4 lug 2012
Rapporto di sicurezza
1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di uno stabilimento di soglia superiore sia tenuto a presentare un rapporto di sicurezza al fine di:
a)
dimostrare di aver messo in atto, secondo gli elementi dell'allegato III, una MAPP e un sistema di gestione della sicurezza per la sua applicazione;
b)
dimostrare che sono stati individuati i pericoli di incidenti rilevanti e i possibili scenari di incidenti rilevanti e che sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente;
c)
dimostrare che la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidenti rilevanti nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili;
d)
dimostrare l'avvenuta predisposizione dei piani di emergenza interni e fornire gli elementi che consentano l'elaborazione del piano di emergenza esterno;
e)
fornire all'autorità competente informazioni che le permettano di adottare decisioni in merito all'insediamento di nuove attività o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.
2. Il rapporto di sicurezza contiene almeno i dati di cui all'allegato II. Esso indica il nome dei pertinenti organismi partecipanti alla stesura del rapporto.
3. Il rapporto di sicurezza è inviato all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:
a)
per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
b)
per gli stabilimenti preesistenti di soglia superiore, il 1o giugno 2016;
c)
per gli altri stabilimenti, due anni dalla data dalla quale la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se, anteriormente al 1o giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all'autorità competente il rapporto di sicurezza, ai sensi delle disposizioni del diritto nazionale e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 e sono rimaste invariate. Per conformarsi ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata dall'autorità competente, fatti salvi i termini di cui al paragrafo 3.
5. Fatto salvo l', il gestore rivede periodicamente il rapporto di sicurezza e, ove necessario, lo aggiorna almeno ogni cinque anni.
Il gestore rivede inoltre il rapporto di sicurezza e, se necessario, lo aggiorna a seguito di un incidente rilevante nel proprio stabilimento e in qualsiasi altro momento, su iniziativa propria o su richiesta dell'autorità competente, qualora fatti nuovi lo giustifichino o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza derivanti, per esempio, dall'analisi degli incidenti o, nella misura del possibile, dei «quasi incidenti» e dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli.
Il gestore trasmette tempestivamente il rapporto di sicurezza aggiornato o le sue parti aggiornate all'autorità competente.
6. Prima che il gestore dia inizio alla costruzione o all'attività ovvero, nei casi previsti al paragrafo 3, lettere b) e c), e al paragrafo 5 del presente articolo, l'autorità competente, entro un termine ragionevole dal ricevimento del rapporto, comunica al gestore le proprie conclusioni per quanto riguarda il rapporto di sicurezza e, se del caso, ai sensi dell', vieta l'avvio o la prosecuzione dell'attività dello stabilimento in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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